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IMI - Imposta municipale immobiliare

 A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale immobiliare  IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI. La prima rata dell'imposta era dovuta entro il 16 giugno 2014 ed è stata calcolata applicando le aliquote e le detrazioni standard previste dalla legge provinciale del 23/04/2014 n. 3. Con la rata di dicembre 2014 sarà calcolato il conguaglio in base delle aliquote definite, nel frattempo, dal Consiglio comunale per il 2014.

Nella seduta del Consiglio comunale del 25/09/2014 é stato approvato il regolamento per l'imposta municipale immobiliare IMI per l'anno 2014. Questo regolamento é valido a partire dal 01/01/2014.

Informazioni generali per l'imposta municipale immobiliare IMI dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige trovate  qui.

La nostra lettera riassuntiva con tutte le informazioni per il contribuente - Datei herunterladen: PDFqui

Regolamento comunale all'imposta municipale immobiliare IMI, valida a partire dal 2014

Datei herunterladen: PDFTabella riassuntiva  - IMI 2014 e 2015                  

Datei herunterladen: PDFDeterminazione dei valori delle aree fabbricabili (delibera della Giunta comunale n. 605 del 24/10/2012)

Datei herunterladen: PDFDeterminazione dei valori delle aree fabbricabili (delibera della Giunta comunale n. 479 del 23/09/2015) 

Al servizio online dell'imposta municipale immobiliare IMI del Comune di Racines

Legge:  Legge Provinciale del 23 Aprile 2014 n. 3

            Legge Provinciale del 26 Settembre 2014 n. 7 - articolo 2, modifiche della Legge Provinc. del 23 Aprile 2014 n. 3

            Delibera d. Giunta Provinciale n. 1181 del 7 ottobre 2014 - Criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale

            Datei herunterladen: PDFDecreto del presidente della Provincia del 18 marzo 2015, n. 2366 - IMI Dichiarazione e istruzioni

Legge Provinciale del 25 Settembre 2015 n. 11 - articolo 18, modifiche della LP dele 23 Aprile 2014 n. 3 - (in vigore dal 30.9.2015 oppure dal 1.1.2016) 

Datei herunterladen: PDFParcheggi fuori terra - esenzione in base all'art. 123 e art. 124 L.P. 19/1997 e in base alla legge IMI, Art. 11, comma 1, lettera h.

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Ravvedimento operoso   

Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte entro le scadenze stabilite può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997):

- ravvedimento sprint: entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria (17/12/ - 31/12/) versa oltre alle imposte dovute e agli interessi una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

- ravvedimento breve: dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno (01/01/ - 15/01/)  versa oltre alle imposte dovute e agli interessi una sanzione del 1,50 %;

-  ravvedimento medio: dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 90° giorno (16/01/ - 16/03/) versa oltre alle imposte dovute e agli interessi una sanzione del 1,67 %;

- ravvedimento lungo: dal 91° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro un'anno dall'omissione/dall'errore (17/03/ - 15/12/) versa oltre alle imposte dovute e agli interessi una sanzione del 3,75% (1/8 del 30%).

Interessi: il tasso di interesse legale si ammonta: 

                 anno 2014 - 1,0%,  anno 2015 0,5%.

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.  

L'impiegata dell'Ufficio Tributi è d'aiuto per il calcolo.

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