Il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 17 del 23/04/2026, il nuovo regolamento volto a gestire l'utilizzo coordinato e decoroso delle aree pubbliche nel nostro territorio comunale.
Oggetto e finalità
Con questo regolamento si intende regolamentare la sosta di veicoli in modo da consentire il più possibile un'alternanza nell'utilizzo degli stalli e delle aree di parcheggio pubblici. Al contempo, il provvedimento mira a prevenire l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie e inerenti alla pubblica sicurezza dovute all'utilizzo illecito delle aree pubbliche per il campeggio e/o il bivacco.
Sosta di veicoli
La sosta è ammessa negli stalli e sulle aree di parcheggio indicati nell'allegato A secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Codice della Strada”). Tali aree verranno individuate con ordinanza motivata per la sosta gratuita, la sosta gratuita con disco orario limitata a un periodo massimo oppure la sosta a pagamento.
Divieto di campeggio
Il campeggio su aree pubbliche è severamente vietato. Esso è consentito esclusivamente nei campeggi e nelle aree di sosta per autocaravan disciplinati dalle disposizioni sugli esercizi pubblici o da altre specifiche norme. L'attività di campeggio si configura ogniqualvolta ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- Un veicolo poggia sul suolo oltre che con le ruote con elementi di stazionamento o livellamento, come piedini retrattili, spessori, pedane o altro.
- Un veicolo occupa uno spazio eccedente la propria sagoma, ad esempio mediante l'apertura di tende o tendalini, oppure con il posizionamento nelle vicinanze del veicolo di oggetti come tavoli, sedie, recipienti, bombole o altro.
- Un veicolo emette deflussi o scarica rifiuti organici.
- Vengono montate tende o gazebi o create sistemazioni e alloggi con teli o altre coperture.
Divieto di bivacco
Il bivacco su aree pubbliche è vietato, salvo in caso di emergenza. L'attività di bivacco si configura ogniqualvolta avviene un pernottamento all'aperto in sacchi a pelo o attrezzature simili. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento edilizio comunale in merito alla sosta di roulotte e camper.
Sanzioni applicabili
- Le violazioni relative alle disposizioni sulla sosta (Art. 2) vengono sanzionate ai sensi del Codice della Strada.
- Le violazioni dei divieti di campeggio e bivacco (Art. 3) sono punite con una sanzione amministrativa da 300 a 900 euro, con l'obbligo per il trasgressore di rimuovere immediatamente e autonomamente il veicolo, l'alloggio e tutto il materiale collegato. In caso di mancata rimozione spontanea, il Comune disporrà la rimozione coatta a spese del trasgressore.
- L'esercizio in forma professionale delle attività di “campeggio” o “aree di sosta per autocaravan” senza la prevista autorizzazione viene sanzionato ai sensi della legge provinciale 14.12.1988, n. 58.
- Lo smaltimento illecito dei rifiuti viene sanzionato secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ambito di applicazione (Allegato A)
Il regolamento entra in vigore con l'affissione dei relativi cartelli di divieto nei luoghi indicati nell'allegato A. Il divieto di campeggio libero e di altre forme di pernottamento si applica ai parcheggi situati nelle seguenti frazioni:
Frazione di Casateia: Via Scuola, Scuola e Asilo; Via Anger.
Frazione di Racines di Fuori: Municipio; Centro Scolastico; Zona Sportiva.
Frazione di Mareta: parcheggio Kirchdorf.
Frazione di Ridanna: Casa Riunione Ridanna/Dorf, Negozio; Asilo Masseria.
Frazione di Racines di Dentro: Colle Casa Riunione; Campo da Gioco; Campo Sportivo.
Frazione di Telves: Telves di Sopra (tutti i parcheggi) e Telves di Sotto (tutti i parcheggi).
Frazione di Valgiovo: San Antonio, Compo Sportivo; Mittertal.